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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/03/1993

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1993, n. 13

NORME TRANSITORIE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 18 marzo 1993

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa che con legge regionale si proceda a disciplinare, in materia socio - assistenziale, l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale ai sensi ed in attuazione dei principi contenuti nell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, le Province sono tenute a garantire la continuità delle prestazioni già erogate in tema di assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, nonchè di assistenza a tutela della maternità e dell'infanzia.
2. La continuità delle prestazioni deve essere garantita attraverso le modalità di cui all'art. 22, comma quarto, della LR 12 gennaio 1985, n. 2 con finanziamenti non inferiori a quelli già stanziati per le medesime funzioni per il 1990 annualmente rivalutati secondo le stesse percentuali di incremento del fondo ordinario corrisposto alle Province stesse, previste dalla legge per la finanza locale.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 marzo 1993

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