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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Delimitazione dei bacini idrografici regionali
Art. 3 - Organi dell'Autorità dei bacini regionali
Art. 4 - Comitato istituzionale
Art. 5 - Compiti del Comitato istituzionale
Art. 6 - Comitato tecnico
Art. 7 - Compiti del Comitato tecnico
Art. 8 - Segretario
Art. 9 Segreteria tecnico-operativa
Art. 10 - Norme di funzionamento
Art. 11 - Disposizioni finanziarie
Art. 12 - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione con la presente legge in attuazione dei principi e delle finalità della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, istituisce un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali romagnoli Canale Candiano, Lamone, Fiumi Uniti, Montone-Ronco, Bevano, Savio e Rubicone.
2. L'Autorità dei bacini regionali opera in conformità agli obiettivi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini regionali romagnoli, aventi per finalità:
a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità dei bacini regionali opera in collaborazione con gli Enti locali territoriali e gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.
Art. 2
Delimitazione dei bacini idrografici regionali
1. I bacini idrografici regionali sono delimitati, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, come da cartografia allegata alla presente legge.
2. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini regionali possono essere effettuate dal Piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 3
Organi dell'Autorità dei bacini regionali
1. Sono organi dell'Autorità dei bacini regionali:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico
Art. 4
Comitato istituzionale
1. Il Comitato istituzionale è composto da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente e difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena ovvero gli Assessori competenti in materia di ambiente e difesa del suolo da essi delegati.
Art. 5
Compiti del Comitato istituzionale
1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali ha i seguenti compiti:
a) definizione di criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacini, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno;
b) elaborazione del Piano di bacino nonché dei programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino e degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della Legge n. 183 del 1989 Sito esterno;
c) proposta di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'art. 1;
d) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
e) controllo sulla attuazione del Piano di bacino, dei relativi programmi di intervento nonché degli indirizzi e direttive di cui alla lettera d);
f) nomina del Comitato tecnico e del Segretario.
2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità dei bacini romagnoli può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.
Art. 6
Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico ha la seguente composizione:
a) tre esperti designati dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna tra funzionari regionali;
b) quattro esperti designati, due dalla provincia di Ravenna e due dalla Provincia di Forlì-Cesena tra propri funzionari;
c) tre esperti dello Stato designati tra i propri funzionari, rispettivamente, dai Ministri dell'Ambiente, dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
2. Il Comitato tecnico può essere integrato con atto del Comitato istituzionale da altri esperti di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di tre.
3. Il Comitato tecnico è nominato, con atto del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni pervenutegli e viene rinnovato ogni cinque anni.
4. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico, dalla data di nomina compete un gettone di presenza ai sensi della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
5. Ai componenti del Comitato tecnico spettano, altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253 Sito esterno, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.
6. L'atto di nomina dei componenti del Comitato tecnico è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.
Art. 7
Compiti del Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico costituisce il supporto tecnico ed amministrativo del Comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:
a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, al quale formula proposte;
b) elabora il Piano di bacino ed i relativi programmi di intervento;
c) attua le direttive del Comitato istituzionale.
Art. 8
Segretario
1. Il Segretario è nominato dal Comitato istituzionale tra i membri del Comitato tecnico appartenenti alla pubblica Amministrazione di livello dirigenziale. Egli resta in carica cinque anni e presta la propria attività a tempo parziale.
2. Il Segretario:
a) presiede il Comitato tecnico;
b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato istituzionale;
c) cura i rapporti con gli Enti pubblici e di diritto pubblico.
3. L'indennità per il Segretario è stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione delle indennità dirigenziali.
4. L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.
5. Il Segretario affida, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti il Comitato tecnico.
Art. 9
Segreteria tecnico-operativa
1. La Segreteria tecnico-operativa è istituita con atto del Comitato istituzionale che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento. Essa è costituita da dipendenti degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale.
2. La Segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimento necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ed ai relativi atti.
3. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dei medesimi Enti.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione assume i necessari atti per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico.
Art. 10
Norme di funzionamento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si avvale delle strutture organizzative della Regione, di gruppi di lavoro organizzati tra i tecnici dipendenti degli Enti locali dei bacini indicati all'art 1 e dei soggetti di cui all'art. 23, comma 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.
2. L'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa, il programma delle attività da svolgersi nell'esercizio successivo.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il programma delle attività. Tale approvazione costituisce autorizzazione ad assumere le obbligazioni relative, da parte dell'Autorità di bacino.
4. I pagamenti sono disposti dal Segretario che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e successive modificazioni.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda le indennità del Segretario, di cui al comma 3 dell'art. 8, mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 04080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1993 e successivi;
b) per quanto riguarda le spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art. 10, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 39575 "Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino (D.P.C.M. 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno)" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1993 e successivi;
c) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività dell'Autorità di bacino, compresi i compensi e le indennità di membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio annuale.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali nonché alle spese, necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino, provvede la Regione Emilia-Romagna.
2. L'autorità dei bacini regionali ha sede presso la Provincia di Forlì-Cesena.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 marzo 1993

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