LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione con la presente legge in attuazione dei principi e delle finalità della Legge 18 maggio 1989, n. 183
, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, istituisce un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali romagnoli Canale Candiano, Lamone, Fiumi Uniti, Montone-Ronco, Bevano, Savio e Rubicone.

2. L'Autorità dei bacini regionali opera in conformità agli obiettivi della Legge 18 maggio 1989, n. 183
, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini regionali romagnoli, aventi per finalità:

a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità dei bacini regionali opera in collaborazione con gli Enti locali territoriali e gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.