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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione con la presente legge in attuazione dei principi e delle finalità della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, istituisce un'unica Autorità di bacino per l'insieme dei bacini regionali romagnoli Canale Candiano, Lamone, Fiumi Uniti, Montone-Ronco, Bevano, Savio e Rubicone.
2. L'Autorità dei bacini regionali opera in conformità agli obiettivi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini regionali romagnoli, aventi per finalità:
a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
3. Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità dei bacini regionali opera in collaborazione con gli Enti locali territoriali e gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

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