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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda le indennità del Segretario, di cui al comma 3 dell'art. 8, mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 04080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1993 e successivi;
b) per quanto riguarda le spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art. 10, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 39575 "Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino (D.P.C.M. 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno)" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1993 e successivi;
c) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attività dell'Autorità di bacino, compresi i compensi e le indennità di membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio annuale.

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