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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 12
Disposizioni finali
1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali nonché alle spese, necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino, provvede la Regione Emilia-Romagna.
2. L'autorità dei bacini regionali ha sede presso la Provincia di Forlì-Cesena.

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