LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 2
Delimitazione dei bacini idrografici regionali
1. I bacini idrografici regionali sono delimitati, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 , come da cartografia allegata alla presente legge.
2. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini regionali possono essere effettuate dal Piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.