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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 2
Delimitazione dei bacini idrografici regionali
1. I bacini idrografici regionali sono delimitati, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, come da cartografia allegata alla presente legge.
2. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini regionali possono essere effettuate dal Piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

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