LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 4
Comitato istituzionale
1. Il Comitato istituzionale è composto da:
a) il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente e difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente delle Province di Ravenna e Forlì-Cesena ovvero gli Assessori competenti in materia di ambiente e difesa del suolo da essi delegati.