LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 5
Compiti del Comitato istituzionale
1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali ha i seguenti compiti:
a) definizione di criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacini, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ;
b) elaborazione del Piano di bacino nonché dei programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino e degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della Legge n. 183 del 1989 ;
c) proposta di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'art. 1;
d) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
e) controllo sulla attuazione del Piano di bacino, dei relativi programmi di intervento nonché degli indirizzi e direttive di cui alla lettera d);
f) nomina del Comitato tecnico e del Segretario.
2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità dei bacini romagnoli può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.