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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 2
Liquidazione
1. L'Amministrazione straordinaria, di cui alla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, redige il conto consuntivo riferito alla data di soppressione dell'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale nomina tra i dipendenti regionali un Commissario liquidatore che ha in particolare il compito di provvedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro non di ruolo o di collaborazione in corso alla data di soppressione dell'Istituto, nonché alla riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti risultanti dal conto consuntivo di cui al comma 1.
3. Il Commissario liquidatore è autorizzato ad emettere i titoli di riscossione e di pagamento previsti dalla L.R. 6 luglio 1977, n. 31, subentrando nel rapporto di tesoreria in essere per l'Istituto ed attivando presso il Tesoriere stesso un apposito conto corrente di liquidazione sul quale confluisce l'eventuale giacenza di cassa risultante dal conto consuntivo di cui alla comma 1.
4. Il liquidatore, entro sei mesi, rende il conto della sua attività e redige l'inventario dei beni dell'Istituto che vengono acquisiti al patrimonio della Regione,
5. La Giunta regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua consegna, approva il conto reso dal liquidatore, dispone l'acquisizione al bilancio regionale delle risultanze finanziarie della soppressa gestione e l'assunzione al patrimonio regionale dei beni inventariati.

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