LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15
SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 3
Funzioni già svolte dall'IRPA
1. Le funzioni già svolte dall'Istituto sono esercitate dalla Regione attraverso le proprie strutture organizzative istituite ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.