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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 3
Funzioni già svolte dall'IRPA
1. Le funzioni già svolte dall'Istituto sono esercitate dalla Regione attraverso le proprie strutture organizzative istituite ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2.
Il n. 50 del secondo comma dell'art. 24 della L.R. n.44 del 1984 è sostituito dal seguente:
"50) scuola e diritto allo studio. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il diritto allo studio e le altre funzioni regionali, ivi comprese quelle concernenti le politiche educative in materia di scuole dell'infanzia, di scuole dell'obbligo e di scuola secondaria superiore;".

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