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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 4
Compiti e composizione del Comitato tecnico-scientifico
1. La Giunta regionale può istituire un Comitato tecnico-scientifico, quale organismo di consulenza in materia di politiche educative.
2. La Regione avvalendosi del Comitato, ove costituito, promuove e realizza attività permanenti di analisi, ricerca e valutazione, funzionali all'esercizio delle competenze regionali ed a supporto della programmazione regionale in materia di politiche educative, scuola e diritto allo studio, anche con riguardo alla integrazione tra sistema formativo e sistema scolastico e al diritto allo studio universitario.
3. Il Comitato è composto da non più di cinque membri scelti fra gli esperti e studiosi nelle materie di cui al comma 2. Di esso fa parte anche il Responsabile del Servizio competente in materia di scuola e diritto allo studio.
4. La Giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 al conferimento dell'incarico di competente del Comitato; la durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento del Comitato.

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