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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 6
Disposizione finale
1. Fino alla nomina del Commissario liquidatore, l'Amministrazione straordinaria dell'Istituto, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, può adottare esclusivamente atti indifferibili ed urgenti adeguatamente motivati, salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 2.

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