LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15
SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 6
Disposizione finale
1. Fino alla nomina del Commissario liquidatore, l'Amministrazione straordinaria dell'Istituto, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, può adottare esclusivamente atti indifferibili ed urgenti adeguatamente motivati, salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 2.