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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 7
Abrogazioni
1.
È abrogata la L.R. 27 luglio 1974, n. 32 come modificata dalla L.R. 1 febbraio 1982, n. 6.
2.
Al terzo comma dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:
"- Istituto regionale per l'apprendimento: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".

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