LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15
SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost. e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.