Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

INDICE

Art. 1 - Soppressione dell'Istituto
Art. 2 - Liquidazione
Art. 3 - Funzioni già svolte dall'IRPA
Art. 4 Compiti e composizione del Comitato tecnico-scientifico
Art. 5 - Compiti della Giunta regionale
Art. 6 - Disposizione finale
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soppressione dell'Istituto
1. L'Istituto regionale per l'apprendimento, istituito con L.R. 27 luglio 1974, n. 32 modificata dalla L.R. 1 febbraio 1982, n. 6, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Liquidazione
1. L'Amministrazione straordinaria, di cui alla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, redige il conto consuntivo riferito alla data di soppressione dell'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale nomina tra i dipendenti regionali un Commissario liquidatore che ha in particolare il compito di provvedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro non di ruolo o di collaborazione in corso alla data di soppressione dell'Istituto, nonché alla riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti risultanti dal conto consuntivo di cui al comma 1.
3. Il Commissario liquidatore è autorizzato ad emettere i titoli di riscossione e di pagamento previsti dalla L.R. 6 luglio 1977, n. 31, subentrando nel rapporto di tesoreria in essere per l'Istituto ed attivando presso il Tesoriere stesso un apposito conto corrente di liquidazione sul quale confluisce l'eventuale giacenza di cassa risultante dal conto consuntivo di cui alla comma 1.
4. Il liquidatore, entro sei mesi, rende il conto della sua attività e redige l'inventario dei beni dell'Istituto che vengono acquisiti al patrimonio della Regione,
5. La Giunta regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua consegna, approva il conto reso dal liquidatore, dispone l'acquisizione al bilancio regionale delle risultanze finanziarie della soppressa gestione e l'assunzione al patrimonio regionale dei beni inventariati.
Art. 3
Funzioni già svolte dall'IRPA
1. Le funzioni già svolte dall'Istituto sono esercitate dalla Regione attraverso le proprie strutture organizzative istituite ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2.
Il n. 50 del secondo comma dell'art. 24 della L.R. n.44 del 1984 è sostituito dal seguente:
"50) scuola e diritto allo studio. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il diritto allo studio e le altre funzioni regionali, ivi comprese quelle concernenti le politiche educative in materia di scuole dell'infanzia, di scuole dell'obbligo e di scuola secondaria superiore;".
Art. 4
Compiti e composizione del Comitato tecnico-scientifico
1. La Giunta regionale può istituire un Comitato tecnico-scientifico, quale organismo di consulenza in materia di politiche educative.
2. La Regione avvalendosi del Comitato, ove costituito, promuove e realizza attività permanenti di analisi, ricerca e valutazione, funzionali all'esercizio delle competenze regionali ed a supporto della programmazione regionale in materia di politiche educative, scuola e diritto allo studio, anche con riguardo alla integrazione tra sistema formativo e sistema scolastico e al diritto allo studio universitario.
3. Il Comitato è composto da non più di cinque membri scelti fra gli esperti e studiosi nelle materie di cui al comma 2. Di esso fa parte anche il Responsabile del Servizio competente in materia di scuola e diritto allo studio.
4. La Giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27 al conferimento dell'incarico di competente del Comitato; la durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 5
Compiti della Giunta regionale
1. Sulla base delle previsioni del Programma regionale di sviluppo e dei piani di settore, la Giunta regionale approva il programma annuale delle attività di cui al comma 2 dell'art. 4, indicando le modalità di attuazione e le risorse necessarie.
2. La Giunta regionale, nell'approvare il Programma di cui al comma 1, cura che le attività siano coordinate con quelle realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla L.R. 15 novembre 1983, n 40 e può prevedere azioni comuni, anche tramite apposite convenzioni, con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Emilia-Romagna (IRRSAE).
3. L'Assessore competente in materia di scuola e diritto allo studio informa periodicamente la Commissione consiliare sull'attuazione del Programma indicato al comma 1.
Art. 6
Disposizione finale
1. Fino alla nomina del Commissario liquidatore, l'Amministrazione straordinaria dell'Istituto, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16, può adottare esclusivamente atti indifferibili ed urgenti adeguatamente motivati, salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 2.
Art. 7
Abrogazioni
1.
È abrogata la L.R. 27 luglio 1974, n. 32 come modificata dalla L.R. 1 febbraio 1982, n. 6.
2.
Al terzo comma dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:
"- Istituto regionale per l'apprendimento: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost. Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 marzo 1993

Espandi Indice