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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 16

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ED ITTICO DEL TERRITORIO - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 4
Disposizioni finali
1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario incaricato della gestione provvisoria e della liquidazione, l'Amministrazione straordinaria dell'Azienda, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16 può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.

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