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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 16

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ED ITTICO DEL TERRITORIO - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario di cui all'art. 3 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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