LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 16
SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ED ITTICO DEL TERRITORIO - ARIS
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost.
e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
