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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 16

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ED ITTICO DEL TERRITORIO - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1 - Soppressione dell'ARIS
Art. 2 - Trasferimento delle attività
Art. 3 - Gestione provvisoria e liquidazione
Art. 4 - Disposizioni finali
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Abrogazioni
Art. 7 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Soppressione dell'ARIS
1. L'Azienda per il riequilibrio faunistico ed ittico del territorio dell'Emilia-Romagna (ARIS), istituita con la L.R. 10 giugno 1977, n. 25, è soppressa. La soppressione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Trasferimento delle attività
1. Le attività di allevamento finalizzate al ripopolamento ittico-venatorio svolte dalla soppressa Azienda sono attribuite, con provvedimento della Giunta regionale e previa convenzione, alle Province, ovvero sono dismesse e cedute a terzi.
Art. 3
Gestione provvisoria e liquidazione
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario per la gestione provvisoria delle funzioni tecnico-amministrative concernenti le attività di allevamento dell'Azienda soppressa e per la sua liquidazione.
2. Il Commissario è scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali e la sua nomina ha effetto dalla soppressione dell'Azienda. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle funzioni. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore a sei mesi.
3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale, fino all'adozione dei provvedimenti di cessione o dismissione indicati all' art. 2 ed entro i limiti del suo mandato.
4. Il Commissario sottopone alla Giunta regionale, per l'approvazione, un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni ed il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso in cui subentrano la Regione o gli altri Enti indicati nell'art. 2.
5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale che approva, altresì, le variazioni di bilancio conseguenti all'iscrizione delle attività o delle passività che risultano dalla liquidazione.
6. La Regione, alla data di scadenza del mandato del Commissario, succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altri soggetti a norma della presente legge e non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario incaricato della gestione provvisoria e della liquidazione, l'Amministrazione straordinaria dell'Azienda, prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16 può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario di cui all'art. 3 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
Abrogazioni
1.
Al terzo comma dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:
"- Azienda regionale incremento della selvaggina: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dalla attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost. Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 marzo 1993

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