LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17
SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Soppressione dell'ARF
1. L'Azienda regionale delle foreste (ARF), istituita a norma della L.R. 25 maggio 1974, n. 18 è soppressa. La soppressione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.