LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17
SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost
, e del comma 2 dell' art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
