LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17
SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 L.R. 25 luglio 2013 n. 9 L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 agosto 2020 n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 1
Soppressione dell'ARF
1.
L'Azienda regionale delle foreste (ARF), istituita a norma della
L.R. 25 maggio 1974, n. 18 è soppressa. La soppressione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.