LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Successione nei rapporti
1. Una volta esaurita la procedura di liquidazione la Regione succede all'ERSA nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altro soggetto in base alla presente legge, nè estinti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.
Art. 17
Norme di contabilità
1. Sulla base delle risultanze accertate dal liquidatore ai sensi dell'art. 15, la Regione provvede a riportare sul proprio bilancio il saldo delle attività e delle passività dell'ERSA e dispone le opportune variazioni di bilancio.
2. Al fine di consentire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, dalla data di soppressione dell'ERSA fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce i seguenti capitoli nella Parte III, contabilità speciali, del bilancio regionale: Parte Entrata "Recupero somme anticipate dalla Regione per consentire la gestione delle funzioni in via di trasferimento dall'ERSA alla Regione" Parte Spesa "Anticipazioni della Regione per consentire la gestione delle funzioni in via di trasferimento dall'ERSA alla Regione".
3. Il Commissario liquidatore per le funzioni di sua competenza agisce nella qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
4. Gli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti al comma 2 possono essere utilizzati con riferimento alle autorizzazioni di spesa contenute nel bilancio di previsione dell'ERSA.
5. La regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cui al comma 2 avviene con le variazioni di bilancio previste dal comma 1.
6. Il saldo attivo del conto di tesoreria intestato all'ERSA alla data di soppressione dell'Ente viene introitato nelle casse regionali.
Art. 18
Proroga degli incarichi
1. Gli incarichi di responsabilità di strutture orgazzative conferiti al personale di ruolo alle dipendenze dell'ERSA con scadenza al 23 marzo 1993 od in atto a tale data sono mantenuti fino alla data della delibera della Giunta regionale di cui al comma 4 dell'art. 10, che dispone la nuova destinazione di detto personale.
2. Nella ricollocazione funzionale del personale già titolare di incarichi di responsabilità di strutture organizzative, la Regione può inoltre motivatamente avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, ai fini del mantenimento della precedente più elevata indennità di funzione, alla scadenza massima del 30 giugno 1995.
Art. 19
Disposizione finale
1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore, l'Amministrazione straordinaria prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16 può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario per la gestione speciale di cui all'art. 7 e per il Commissario liquidatore di cui all'art. 12 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 21
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.