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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002 n. 38

L.R. 31 marzo 2003 n 6

Titolo I
SOPPRESSIONE DELL'ERSA
Art. 1
Soppressione dell'Ente
1. L'Ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia-Romagna (ERSA), istituito con L.R. 13 maggio 1977, n. 19, è soppresso. La soppressione dell'ERSA ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni attribuite all'ERSA dalle Leggi regionali 5 maggio 1977, n. 18, 13 maggio 1977, n. 19, 26 ottobre 1979, n. 37, 24 dicembre 1981, n. 48, 27 luglio 1982, n. 33, 6 settembre 1982, n. 44, 27 agosto 1983, n. 34, 25 novembre 1985, n. 24, 16 maggio 1988, n. 19 e quelle ad esso affidate in base alla vigente normativa sono soppresse o trasferite alla Regione Emilia-Romagna o ad altro Ente, secondo quanto disposto dal Titolo II.

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