LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 aprile 1993
Art. 13
Trasferimento dei beni
1. I beni mobili ed immobili di cui l'ERSA è titolare all' atto della soppressione, ad eccezione di quelli di cui all' art. 14, sono trasferiti alla Regione Emilia - Romagna; di essi il Commissario liquidatore dispone la redazione di apposito inventario.