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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 aprile 1993

Art. 14
Inventario dei beni trasferiti a soggetti diversi dalla Regione
1. Il Commissario liquidatore provvede alla redazione di un inventario dei beni provenienti dall'ERSA proponendo per ciascuno di essi l'Ente a cui trasferire il bene stesso.
2. La Giunta regionale stabilisce quali dei beni di cui al comma 1 destinare ad Enti diversi della Regione, adottando i provvedimenti necessari per dare corso al trasferimento.
3. Per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSA all'atto della soppressione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti. Fino al trasferimento, alla gestione delle predette strade ed opere di viabilità provvede la Regione attraverso i competenti Servizi.
4. Qualora l'Ente locale non abbia ancora disposto la classificazione nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione ed al trasferimento delle strade e delle opere di viabilità di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

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