Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 aprile 1993

Art. 15
Inventario dei beni e dei rapporti contenziosi relativi alla riforma fondiaria
1. Il Commissario liquidatore, nel redigere l'inventario di cui all'art. 13, provvede ad inventariare con apposito e distinto elenco i terreni e le opere della riforma fondiaria e quelli di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600 Sito esterno.
2. Per i terreni e le opere di cui al comma 1 l'iscrizione catastale e nei registri immobiliari è effettuata a favore della regione Emilia - Romagna, con l'ulteriore dicitura " Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria e legge 9 luglio 1957, n. 600 Sito esterno".
3. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a redigere un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria all'atto della soppressione dell'ERSA, riguardanti i terreni e le opere della riforma fondiaria e della legge n. 600 del 1957 Sito esterno nonchè i rapporti giuridici ad essi relativi; in detti provvedimenti succede la gestione speciale di cui all'art. 7 nella persona del Commissario pro tempore ad essa preposto.

Espandi Indice