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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 aprile 1993

Art. 2
Funzioni di organismo fondiario
1. Le funzioni di organismo fondiario già attribuite all'ERSA dal punto n. 1 del secondo comma dell'art. 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19 sono assunte alla Regione Emilia - Romagna che le esercita attraverso le strutture organizzative competenti per materia ai sensi della LR 18 agosto 1984, n. 44 e provvede alla gestione del terreni acquisiti per interventi di riordino fondiario tramite il Servizio istituito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.

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