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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 aprile 1993

Art. 5
Funzioni di sperimentazione tecnico - produttiva
1. Le funzioni di sperimentazione tecnico - produttiva già attribuite all'ERSA dal punto n. 8 del secondo comma dell'art. 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19, modificato dall'art. 6 della LR 24 dicembre 1981, n. 48, sono soppresse.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, regola i rapporti tra le Regione ed il Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali( CERAS) di cui alla LR 16 maggio 1988, n. 19.
3. La Giunta regionale determina nei modi di legge la destinazione delle aziende sperimentali gestite dall'ERSA all'atto del suo scioglimento.
4. Fino al momento del passaggio alla nuova destinazione, le predette aziende sono gestite secondo quanto previsto dall'art. 7 per la gestione speciale.

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