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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 aprile 1993

Art. 9
Riordino delle strutture organizzative regionali
1. SOno istituiti i seguenti Servizi:
a)
al secondo comma dell' art. 24 della L.R. 18 agosto 1984,n. 44, dopo il punto 20 e' inserito il seguente:
'' 20 bis)piani e programmi in agricoltura. Compete al servizio curaretutte le attivita' relative alla rilevazione di daticoncernenti l' agricoltura, le aziende e le produzioniagricole nonche' quelle relative all' attivita' diosservatorio agro-industriale; segue inoltre lapredisposizione di piani e programmi in agricoltura;assicura il monitoraggio degli interventi a finanziamentopubblico attuati nel settore; ''
b)
al secondo comma dell' art. 24 della L.R. n. 44 del 1984,dopo il punto 20 bis e' inserito il seguente:
'' 20 ter)meteorologico regionale. Compete al servizio fornireinformazioni meteorologiche e climatologiche rispondenti allenecessita' delle utenze locali; condurre indagini epromuovere ricerche nel campo dell' agrometeoclimatologia;gestire una banca dati disponibile alle richieste dell'utenza; collaborare con le altre strutture del settore, conistituti scientifici e con altri organismi qualificati; '';
c)
al secondo comma dell' art. 24 della L.R. n. 44 del 1984,dopo il numero 20 ter) e' inserito il seguente:
'' 20 quater)gestione ad esaurimento della riforma fondiaria. Compete alservizio svolgere tutte le attivita' relative alla gestionead esaurimento dei terreni e delle opere della riformafondiaria di cui alle Leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21ottobre 1950, n. 841, nonche' dei terreni e delle opere dicui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600; cura altresi' lagestione dei terreni acquisiti per iniziative di riordinofondiario; ''.
2. A modifica delle competenze del Servizio Sviluppo agricolo, al secondo comma dell'art. 24 della LR n. 44 del 1984, al punto 20 sono abrogate le parole " la rilevazione dei dati economici delle produzioni e delle aziende agricole, e ".
3. La Giunta regionale riorganizza i Servizi esistenti e quelli di nuova istituzione che subentrano nell'esercizio delle funzioni del soppresso ERSA, definendone le competenze analitiche, la dotazione organica e l'articolazione in Uffici ed Unità operative organiche; il Centro elaborazione dati, già operante presso l'ERSA, è integrato nelle competenti strutture organizzative della Regione.

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