LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA LR 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 5 aprile 1993
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Soppressione dell'ERSA
Art. 1
Soppressione dell'Ente
1. L'Ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia - Romagna ( ERSA), istituito con LR 13 maggio 1977, n. 19, è soppresso. La soppressione dell'ERSA ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni attribuite all'ERSA dalle Leggi regionali 5 maggio 1977, n. 18, 13 maggio 1977, n. 19, 26 ottobre 1979, n. 37, 24 dicembre 1981, n. 48, 27 luglio 1982, n. 33, 6 settembre 1982, n. 44, 27 agosto 1983, n. 34, 25 novembre 1985, n. 24, 16 maggio 1988, n. 19 e quelle ad esso affidate in base alla vigente normativa sono soppresse o trasferite alla Regione Emilia - Romagna o ad altro Ente, secondo quanto disposto dal Titolo II.
Titolo II
Disciplina delle funzioni già dell'ERSA
Art. 2
Funzioni di organismo fondiario
1. Le funzioni di organismo fondiario già attribuite all'ERSA dal punto n. 1 del secondo comma dell'art. 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19 sono assunte alla Regione Emilia - Romagna che le esercita attraverso le strutture organizzative competenti per materia ai sensi della LR 18 agosto 1984, n. 44 e provvede alla gestione del terreni acquisiti per interventi di riordino fondiario tramite il Servizio istituito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.
Art. 3
Funzione di assistenza e promozione alla cooperazione
1. Le funzioni di promozione e di assistenza finanziaria alla cooperazione ed alle altre forme associative tra produttori, ivi compresa la concessione di garanzia fideiussorie, già attribuite all'ERSA dai punti n. 2 e n. 3 del secondo comma dell'art. 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19, modificato dall'art. 6 della LR 24 dicembre 1981, n. 48, sono soppresse, salvo quanto disposto dal comma 4.
2. La Regione Emilia - Romagna subentra nei rapporti in atto alla data di soppressione dell'ERSA e derivanti dalla concessione di fideiussioni o dalle altre forme di assistenza finanziaria disposte dal predetto Ente.
3. Sono soppresse le funzioni relative alla realizzazione ed eventuale gestione diretta nella fase di avviamento di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli di cui al punto n. 4 del secondo comma dell'art. 2 della LR n. 19 del 1977.
4. La Regione svolge direttamente i compiti già attribuiti all'ERSA per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani in agricoltura ai sensi della LR 27 luglio 1982, n. 33 e per la capitalizzazione delle cooperative agricole.
5. La Regione provvede ai compiti ed agli adempimenti di cui ai commi 2 e 4, ad essa trasferiti, attraverso le strutture organizzative competenti in materia ai sensi della LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 4
Funzioni consultive di carattere tecnico - economico e predisposizione di studi e progetti operativi
1. Le funzioni consultive di carattere tecnico - economico, i compiti di predisposizione di studi, progetti operativi, già affidati all'ERSA dai punti nn. 6 e 7 del secondo comma dell'art. 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19, sono svolti direttamente dalla Regione attraverso i Servizi competenti in materia ai sensi della LR 18 agosto 1984, n. 44, ed in particolare attraverso il Servizio istituito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9.
Art. 5
Funzioni di sperimentazione tecnico - produttiva
1. Le funzioni di sperimentazione tecnico - produttiva già attribuite all'ERSA dal punto n. 8 del secondo comma dell'art. 2 della LR 13 maggio 1977, n. 19, modificato dall'art. 6 della LR 24 dicembre 1981, n. 48, sono soppresse.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, regola i rapporti tra le Regione ed il Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali( CERAS) di cui alla LR 16 maggio 1988, n. 19.
3. La Giunta regionale determina nei modi di legge la destinazione delle aziende sperimentali gestite dall'ERSA all'atto del suo scioglimento.
4. Fino al momento del passaggio alla nuova destinazione, le predette aziende sono gestite secondo quanto previsto dall'art. 7 per la gestione speciale.
Art. 6
Funzioni del Servizio metereologico
1. La Regione svolge direttamente i compiti già attribuiti all'ERSA per il Servizio metereologico per l'agricoltura e gli altri settori produttivi di cui alla LR 25 novembre 1985, n. 24.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione si avvale del Servizio istituito alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, in attesa dell'istituzione di apposita struttura dotata di specifica autonomia organizzativa e gestionale.
Art. 7
Gestione speciale
1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonchè dei terreni e delle opere di cui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600 , già svolti dall'ERSA ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 , sono espletati dalla Regione attraverso un' apposita gestione speciale, con bilancio separato che si avvale del Servizio istituito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.
2. I provvedimenti relativi ai compiti ad esaurimento di cui al presente articolo sono assunti da un Commissario per la gestione speciale, nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali. La nomina ha effetto dalla data di scioglimento dell'ERSA Con la delibera di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, la disciplina dell'incarico nonchè le modalità di svolgimento e la durata del medesimo che non potrà superare i cinque anni, salvo rinnovo.
3. La Giunta approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione speciale e provvede al successivo loro invio al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 386 del 1976 ; con la delibera di cui al comma 2 la Giunta regionale determina inoltre le categorie degli atti del Commissario sottoposti al controllo della Giunta stessa e le altre forme di controllo, vigilanza e indirizzo sulla gestione.
Art. 8
Altre attività
1. Nelle attività relative alle funzioni di bonifica svolte dall'ERSA all'atto della soppressione subentrano i Consorzi di bonifica competenti per territorio. Le attività in corso all'atto della soppressione relative alle difese a mare e quelle attinenti la viabilità sono svolte dalla Regione che vi provvede tramite i competenti Servizi regionali.
2. La Giunta regionale determina la struttura organizzativa regionale o le altre modalità attraverso le quali garantire la gestione, ai fini di formazione professionale, del Centro residenziale di Settefonti compreso tra i beni di proprietà dell'ERSA.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la vendita dell'immobile di cui a comma 2 od a destinarlo ad altre finalità istituzionali.
Titolo III
Inquadramento e assegnazione del personale
Art. 9
Riordino delle strutture organizzative regionali
1. SOno istituiti i seguenti Servizi:
a)
al secondo comma dell' art. 24 della L.R. 18 agosto 1984,n. 44, dopo il punto 20 e' inserito il seguente:
'' 20 bis)piani e programmi in agricoltura. Compete al servizio curaretutte le attivita' relative alla rilevazione di daticoncernenti l' agricoltura, le aziende e le produzioniagricole nonche' quelle relative all' attivita' diosservatorio agro-industriale; segue inoltre lapredisposizione di piani e programmi in agricoltura;assicura il monitoraggio degli interventi a finanziamentopubblico attuati nel settore; ''
b)
al secondo comma dell' art. 24 della L.R. n. 44 del 1984,dopo il punto 20 bis e' inserito il seguente:
'' 20 ter)meteorologico regionale. Compete al servizio fornireinformazioni meteorologiche e climatologiche rispondenti allenecessita' delle utenze locali; condurre indagini epromuovere ricerche nel campo dell' agrometeoclimatologia;gestire una banca dati disponibile alle richieste dell'utenza; collaborare con le altre strutture del settore, conistituti scientifici e con altri organismi qualificati; '';
c)
al secondo comma dell' art. 24 della L.R. n. 44 del 1984,dopo il numero 20 ter) e' inserito il seguente:
'' 20 quater)gestione ad esaurimento della riforma fondiaria. Compete alservizio svolgere tutte le attivita' relative alla gestionead esaurimento dei terreni e delle opere della riformafondiaria di cui alle Leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21ottobre 1950, n. 841, nonche' dei terreni e delle opere dicui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600; cura altresi' lagestione dei terreni acquisiti per iniziative di riordinofondiario; ''.
2. A modifica delle competenze del Servizio Sviluppo agricolo, al secondo comma dell'art. 24 della LR n. 44 del 1984, al punto 20 sono abrogate le parole " la rilevazione dei dati economici delle produzioni e delle aziende agricole, e ".
3. La Giunta regionale riorganizza i Servizi esistenti e quelli di nuova istituzione che subentrano nell'esercizio delle funzioni del soppresso ERSA, definendone le competenze analitiche, la dotazione organica e l'articolazione in Uffici ed Unità operative organiche; il Centro elaborazione dati, già operante presso l'ERSA, è integrato nelle competenti strutture organizzative della Regione.
Art. 10
Ruolo regionale ad esaurimento
1. Il personale con rapporto di ruolo alle dipendenze dell'ERSA all'atto della cessazione dell'Ente è trasferito alle dipendenze della Regione Emilia - Romagna. Esso conserva la posizione di stato giuridico e di trattamento economico in godimento al momento della soppressione, ivi compresa l'anzianità già maturata.
2.
Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in un apposito ruolo regionale ad esaurimento con la seguente articolazione per qualifiche funzionali: | ||||
--------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------- | ||
Qualifica funzionale | posti | | | Qualifica funzionale | posti |
--------------------------------------------------------- | | | --------------------------------------------------------- | ||
II | 5 | | | VII | 29 |
III | / | | | VIII | 90 |
IV | 5 | | | I Dir | 23 |
V | 85 | | | II Dir | 4 |
VI | 97 | | |
3. L'inquadramento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 è disposto dalla Giunta regionale sulla base della corrispondente qualifica rivestita nell'ordinamento vigente presso l'ERSA; a ciascun dipendente con il provvedimento di Giunta viene attribuito il profilo professionale dell'ordinamento regionale corrispondente a quello ricoperto presso l'ordinamento dell'Ente di provenienza.
4. In relazione alla qualifica, al profilo professionale posseduto ed all'attività da ciascuno svolta e sulla base di criteri applicativi stabiliti previo confronto con le Organizzazioni sindacali, la Giunta regionale provvede alla collocazione del personale proveniente dall'ERSA nell'ambito delle attività regionali, ivi comprese quelle svolte dalla gestione speciale di cui all'art. 7, od alla sua utilizzazione presso altri Enti attraverso i vigenti istituti di mobilità.
5. Il personale proveniente dall'ERSA inquadrato nel ruolo regionale ad esaurimento, che abbia a suo tempo optato per il mantenimento della posizione previdenziale presso l'INPS, conserva tale posizione.
Art. 11
Personale ERSA comandato presso i Consorzi di bonifica o Enti locali
1. Il personale di ruolo alle dipendenze dell'ERSA alla data di soppressione dell'Ente, che alla stessa data risulti comandato a prestare servizio presso il COnsorzio di bonifica II Circondario " Polesine San Giorgio" o presso il Consorzio di bonifica I Circondario " Polesine di Ferrara", o presso Enti locali, è inquadrato nel ruolo regionale ad esaurimento, permanendo la posizione di comando fino al definitivo trasferimento alle dipendenze del Consorzio di bonifica o dell'Ente locale presso il quale opera.
2. Detto personale conserva anche dopo il trasferimento la posizione previdenziale prescelta.
Titolo IV
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Art. 12
Nomina del Commissario liquidatore
1. La gestione di liquidazione dell'ERSA secondo quanto disposto dalla presente legge è assunta da un Commissario liquidatore nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali. La nomina ha effetto dalla soppressione dell' Ente. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle operazioni di liquidazione nonchè il termine in ogni caso non superiore a sei mesi entro il quale esse devono concludersi.
2. Il Commissario liquidatore sottopone alla approvazione della Giunta regionale un programma contenente il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso, in cui subentrano la Regione o gli altri Enti secondo le disposizioni della presente legge nonchè l'elenco delle situazioni giuridico - patrimoniali da liquidare e gli inventari dei beni di cui agli articoli 13, 14 e 15.
3. Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato per il disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale sono sottoposti al controllo che la Giunta regionale esercita secondo la disciplina già vigente per l'Ente soppresso.
4. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate della Giunta regionale.
5. Per gli adempimenti di competenza il Commissario liquidatore si avvale del personale dell'Ente soppresso.
6. Il decreto del Presidente della Giunta che provvede alla nomina del Commissario liquidatore è adottato entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dà atto che, con precedente deliberazione, la Giunta regionale ha provveduto a nominare, con effetto dalla data di soppressione dell'ERSA, il Commissario per la gestione speciale di cui all'art. 7.
Art. 13
Trasferimento dei beni
1. I beni mobili ed immobili di cui l'ERSA è titolare all' atto della soppressione, ad eccezione di quelli di cui all' art. 14, sono trasferiti alla Regione Emilia - Romagna; di essi il Commissario liquidatore dispone la redazione di apposito inventario.
Art. 14
Inventario dei beni trasferiti a soggetti diversi dalla Regione
1. Il Commissario liquidatore provvede alla redazione di un inventario dei beni provenienti dall'ERSA proponendo per ciascuno di essi l'Ente a cui trasferire il bene stesso.
2. La Giunta regionale stabilisce quali dei beni di cui al comma 1 destinare ad Enti diversi della Regione, adottando i provvedimenti necessari per dare corso al trasferimento.
3. Per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSA all'atto della soppressione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti. Fino al trasferimento, alla gestione delle predette strade ed opere di viabilità provvede la Regione attraverso i competenti Servizi.
4. Qualora l'Ente locale non abbia ancora disposto la classificazione nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione ed al trasferimento delle strade e delle opere di viabilità di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 15
Inventario dei beni e dei rapporti contenziosi relativi alla riforma fondiaria
1. Il Commissario liquidatore, nel redigere l'inventario di cui all'art. 13, provvede ad inventariare con apposito e distinto elenco i terreni e le opere della riforma fondiaria e quelli di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600 .
2. Per i terreni e le opere di cui al comma 1 l'iscrizione catastale e nei registri immobiliari è effettuata a favore della regione Emilia - Romagna, con l'ulteriore dicitura " Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria e legge 9 luglio 1957, n. 600 ".
3. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a redigere un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria all'atto della soppressione dell'ERSA, riguardanti i terreni e le opere della riforma fondiaria e della legge n. 600 del 1957 nonchè i rapporti giuridici ad essi relativi; in detti provvedimenti succede la gestione speciale di cui all'art. 7 nella persona del Commissario pro tempore ad essa preposto.
Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Successione nei rapporti
1. Una volta esaurita la procedura di liquidazione Regione succede all'ERSA nei rapporti giuridici attivi e passivi non trasferiti ad altro soggetto in base alla presente legge, nè estinti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.
Art. 17
Norme di contabilità
1. Sulla base delle risultanze accertate dal liquidatore ai sensi dell'art. 15, la Regione provvede a riportare sul proprio bilancio il saldo delle attività e delle passività dell'ERSA e dispone le opportune variazioni di bilancio.
2. Al fine di consentire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, dalla data di soppressione dell'ERSA fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce i seguenti capitoli nella Parte III, contabilità speciali, del bilancio regionale:
"Recupero somme anticipate dalla Regione per consentire la gestione delle funzioni in via di trasferimento dall'ERSA alla Regione"
"Anticipazioni della Regione per consentire la gestione delle funzioni in via di trasferimento dall'ERSA alla Regione".
Parte Entrata |
Parte Spesa |
3. Il Commissario liquidatore per le funzioni di sua competenza agisce nella qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
4. Gli stanziamento di cui ai capitoli istituiti al comma 2 possono essere utilizzati con riferimento alle autorizzazioni di spesa contenute nel bilancio di previsione dell'ERSA.
5. La regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cui al comma 2 avviene con la le variazioni di bilancio previste dal comma 1.
6. Il saldo attivo del conto di tesoreria intestato all'ERSA alla data di soppressione dell'Ente viene introitato nelle casse regionali.
Art. 18
Proroga degli incarichi
1. Gli incarichi di responsabilità di strutture orgazzative conferiti al personale di ruolo alle dipendenze dell'ERSA con scadenza al 23 marzo 1993 od in atto a tale data sono mantenuti fino alla data della delibera della Giunta regionale di cui al comma 4 dell'art. 10, che dispone la nuova destinazione di detto personale.
2. Nella ricollocazione funzionale del personale già titolare di incarichi di responsabilità di strutture organizzative, la Regione può inoltre motivatamente avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 17 della LR 19 novembre 1992, n. 41, ai fini del mantenimento della precedente più elevata indennità di funzione, alla scadenza massima del 30 giugno 1995.
Art. 19
Disposizione finale
1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore, l'Amministrazione straordinaria prevista dalla LR 19 marzo 1992, n. 16 può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario per la gestione speciale di cui all'art. 7 e per il Commissario liquidatore di cui all'art. 12 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 21
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 aprile 1993