LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Funzioni di organismo fondiario
1. Le funzioni di organismo fondiario già attribuite all' ERSA dal punto n. 1 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19 sono assunte alla Regione Emilia- Romagna che le esercita attraverso le strutture organizzative competenti per materia ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e provvede alla gestione del terreni acquisiti per interventi di riordino fondiario tramite il Servizio istituito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.