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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 3
Funzione di assistenza e promozione alla cooperazione
1. Le funzioni di promozione e di assistenza finanziaria alla cooperazione ed alle altre forme associative tra produttori, ivi compresa la concessione di garanzie fideiussorie, già attribuite all'ERSA dai punti n. 2 e n. 3 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19, modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1981, n. 48, sono soppresse, salvo quanto disposto dal comma 4.
2. La Regione Emilia-Romagna subentra nei rapporti in atto alla data di soppressione dell'ERSA e derivanti dalla concessione di fideiussioni o dalle altre forme di assistenza finanziaria disposte dal predetto Ente.
3. Sono soppresse le funzioni relative alla realizzazione ed eventuale gestione diretta nella fase di avviamento di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli di cui al punto n. 4 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. n. 19 del 1977.
4. La Regione svolge direttamente i compiti già attribuiti all'ERSA per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani in agricoltura ai sensi della L.R. 27 luglio 1982, n. 33 e per la capitalizzazione delle cooperative agricole.
5. La Regione provvede ai compiti ed agli adempimenti di cui ai commi 2 e 4, ad essa trasferiti, attraverso le strutture organizzative competenti in materia ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.

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