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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 5
Funzioni di sperimentazione tecnico-produttiva
1. Le funzioni di sperimentazione tecnico-produttiva già attribuite all'ERSA dal punto n. 8 del secondo comma dell' art. 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19, modificato dall' art. 6 della L.R. 24 dicembre 1981, n. 48, sono soppresse.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, regola i rapporti tra le Regione ed il Consorzio emiliano-romagnolo aziende sperimentali (CERAS) di cui alla L.R. 16 maggio 1988, n. 19.
3. La Giunta regionale determina nei modi di legge la destinazione delle aziende sperimentali gestite dall'ERSA all'atto del suo scioglimento.
4. Fino al momento del passaggio alla nuova destinazione, le predette aziende sono gestite secondo quanto previsto dall' art. 7 per la gestione speciale.

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