LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Funzioni del Servizio meteorologico
1. La Regione svolge direttamente i compiti già attribuiti all'ERSA per il Servizio meteorologico per l'agricoltura e gli altri settori produttivi di cui alla L.R. 25 novembre 1985, n. 24.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione si avvale del Servizio istituito alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, in attesa dell'istituzione di apposita struttura dotata di specifica autonomia organizzativa e gestionale.