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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 7
Gestione speciale
1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonchè dei terreni e delle opere di cui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600 Sito esterno, già svolti dall'ERSA ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 Sito esterno, sono espletati dalla Regione attraverso un' apposita gestione speciale, con bilancio separato che si avvale del Servizio istituito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.
2. I provvedimenti relativi ai compiti ad esaurimento di cui al presente articolo sono assunti da un Commissario per la gestione speciale, nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali. La nomina ha effetto dalla data di scioglimento dell'ERSA. Con la delibera di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all' attività da svolgere, la disciplina dell'incarico nonchè le modalità di svolgimento e la durata del medesimo che non potrà superare i cinque anni, salvo rinnovo.
3. La Giunta approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione speciale e provvede al successivo loro invio al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 386 del 1976 Sito esterno; con la delibera di cui al comma 2 la Giunta regionale determina inoltre le categorie degli atti del Commissario sottoposti al controllo della Giunta stessa e le altre forme di controllo, vigilanza e indirizzo sulla gestione.

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