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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 8
Altre attività
1. Nelle attività relative alle funzioni di bonifica svolte dall'ERSA all'atto della soppressione subentrano i Consorzi di bonifica competenti per territorio. Le attività in corso all'atto della soppressione relative alle difese a mare e quelle attinenti la viabilità sono svolte dalla Regione che vi provvede tramite i competenti Servizi regionali.
2. La Giunta regionale determina la struttura organizzativa regionale o le altre modalità attraverso le quali garantire la gestione, a fini di formazione professionale, del Centro residenziale di Settefonti compreso tra i beni di proprietà dell'ERSA.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la vendita dell'immobile di cui al comma 2 od a destinarlo ad altre finalità istituzionali.

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