LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Trasferimento dei beni
1. I beni mobili ed immobili di cui l'ERSA è titolare all' atto della soppressione, ad eccezione di quelli di cui all' art. 14, sono trasferiti alla Regione Emilia-Romagna; di essi il Commissario liquidatore dispone la redazione di apposito inventario.