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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 14

(sostituito comma 4 da art. 42 L.R. 23 dicembre 2002 n. 38)

Inventario dei beni trasferiti a soggetti diversi dalla Regione
1. Il Commissario liquidatore provvede alla redazione di un inventario dei beni provenienti dall'ERSA proponendo per ciascuno di essi l'Ente a cui trasferire il bene stesso.
2. La Giunta regionale stabilisce quali dei beni di cui al comma 1 destinare ad Enti diversi della Regione, adottando i provvedimenti necessari per dare corso al trasferimento.
3. Per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolaritàdell'ERSA all'atto della soppressione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti. Fino al trasferimento, alla gestione delle predette strade ed opere di viabilità provvede la Regione attraverso i competenti Servizi.
4. Al fine di assicurare la manutenzione delle strade edelle opere di viabilita' di cui al comma 3, nonche' le spesedi trasferimento di proprieta' delle stesse, la Regione e'autorizzata a concedere, sulla base di apposita convenzione,contributi agli Enti locali cui le stesse siano state trasferite.

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