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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 17
Norme di contabilità
1. Sulla base delle risultanze accertate dal liquidatore ai sensi dell'art. 15, la Regione provvede a riportare sul proprio bilancio il saldo delle attività e delle passività dell'ERSA e dispone le opportune variazioni di bilancio.
2. Al fine di consentire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, dalla data di soppressione dell'ERSA fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce i seguenti capitoli nella Parte III, contabilità speciali, del bilancio regionale: Parte Entrata " Recupero somme anticipate dalla Regione per consentire la gestione delle funzioni in via di trasferimento dall'ERSA alla Regione " Parte Spesa " Anticipazioni della Regione per consentire la gestione delle funzioni in via di trasferimento dall'ERSA alla Regione " .
3. Il Commissario liquidatore per le funzioni di sua competenza agisce nella qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.
4. Gli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti al comma 2 possono essere utilizzati con riferimento alle autorizzazioni di spesa contenute nel bilancio di previsione dell'ERSA.
5. La regolarizzazione contabile dell'anticipazione di cui al comma 2 avviene con le variazioni di bilancio previste dal comma 1.
6. Il saldo attivo del conto di tesoreria intestato all' ERSA alla data di soppressione dell'Ente viene introitato nelle casse regionali.

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