Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 18
Proroga degli incarichi
1. Gli incarichi di responsabilità di strutture orgazzative conferiti al personale di ruolo alle dipendenze dell'ERSA con scadenza al 23 marzo 1993 od in atto a tale data sono mantenuti fino alla data della delibera della Giunta regionale di cui al comma 4 dell'art. 10, che dispone la nuova destinazione di detto personale.
2. Nella ricollocazione funzionale del personale già titolare di incarichi di responsabilità di strutture organizzative, la Regione può inoltre motivatamente avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, ai fini del mantenimento della precedente più elevata indennità di funzione, alla scadenza massima del 30 giugno 1995.

Espandi Indice