LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Disposizione finale
1. Fino all'assunzione delle funzioni da parte del Commissario liquidatore, l'Amministrazione straordinaria prevista dalla L.R. 19 marzo 1992, n. 16 può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, adeguatamente motivati.