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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L' EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla previsione dell'eventuale compenso per il Commissario per la gestione speciale di cui all'art. 7 e per il Commissario liquidatore di cui all'art. 12 si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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