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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002 n. 38

L.R. 31 marzo 2003 n 6

Art. 12
Nomina del Commissario liquidatore
1. La gestione di liquidazione dell'ERSA secondo quanto disposto dalla presente legge è assunta da un Commissario liquidatore nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali. La nomina ha effetto dalla soppressione dell'Ente. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle operazioni di liquidazione nonché il termine in ogni caso non superiore a sei mesi entro il quale esse devono concludersi.
2. Il Commissario liquidatore sottopone alla approvazione della Giunta regionale un programma contenente il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso, in cui subentrano la Regione o gli altri Enti secondo le disposizioni della presente legge nonché l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e gli inventari dei beni di cui agli articoli 13, 14 e 15.
3. Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato per il disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale sono sottoposti al controllo che la Giunta regionale esercita secondo la disciplina già vigente per l'Ente soppresso.
4. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate della Giunta regionale.
5. Per gli adempimenti di competenza il Commissario liquidatore si avvale del personale dell'Ente soppresso.
6. Il decreto del Presidente della Giunta che provvede alla nomina del Commissario liquidatore è adottato entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dà atto che, con precedente deliberazione, la Giunta regionale ha provveduto a nominare, con effetto dalla data di soppressione dell'ERSA, il Commissario per la gestione speciale di cui all'art. 7.

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