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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002 n. 38

L.R. 31 marzo 2003 n 6

Titolo III
INQUADRAMENTO E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
Art. 9
Riordino delle strutture organizzative regionali
1. Sono istituiti i seguenti Servizi:
a)
al secondo comma dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984,n. 44, dopo il punto 20 è inserito il seguente:
''20 bis) piani e programmi in agricoltura. Compete al servizio curare tutte le attività relative alla rilevazione di dati concernenti l'agricoltura, le aziende e le produzioni agricole nonché quelle relative all'attività di osservatorio agro-industriale; segue inoltre la predisposizione di piani e programmi in agricoltura;assicura il monitoraggio degli interventi a finanziamento pubblico attuati nel settore;'';
b)
al secondo comma dell'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984,dopo il punto 20 bis è inserito il seguente:
''20 ter) meteorologico regionale. Compete al servizio fornire informazioni meteorologiche e climatologiche rispondenti alle necessità delle utenze locali; condurre indagini e promuovere ricerche nel campo dell'agrometeoclimatologia;gestire una banca dati disponibile alle richieste dell'utenza; collaborare con le altre strutture del settore, conistituti scientifici e con altri organismi qualificati;'';
c)
al secondo comma dell'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984, dopo il numero 20 ter) è inserito il seguente:
''20 quater) gestione ad esaurimento della riforma fondiaria. Compete al servizio svolgere tutte le attività relative alla gestione ad esaurimento dei terreni e delle opere della riforma fondiaria di cui alle Leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, nonché dei terreni e delle opere di cui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600; cura altresì la gestione dei terreni acquisiti per iniziative di riordino fondiario; ''.
2.
A modifica delle competenze del Servizio Sviluppo agricolo, al secondo comma dell'art. 24 della L.R. n. 44 del 1984, al punto 20 sono abrogate le parole
"la rilevazione dei dati economici delle produzioni e delle aziende agricole, e".
3. La Giunta regionale riorganizza i Servizi esistenti e quelli di nuova istituzione che subentrano nell'esercizio delle funzioni del soppresso ERSA, definendone le competenze analitiche, la dotazione organica e l'articolazione in Uffici ed Unità operative organiche; il Centro elaborazione dati, già operante presso l'ERSA, è integrato nelle competenti strutture organizzative della Regione.
Art. 10
Ruolo regionale ad esaurimento
1. Il personale con rapporto di ruolo alle dipendenze dell'ERSA all'atto della cessazione dell'Ente è trasferito alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Esso conserva la posizione di stato giuridico e di trattamento economico in godimento al momento della soppressione, ivi compresa l'anzianità già maturata.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in un apposito ruolo regionale ad esaurimento con la seguente articolazione per qualifiche funzionali:
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qualifica funzionale posti qualifica funzionale posti
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II 5 VI 29
III / VII 90
IV 5 I Dir. 23
V 85 II Dir. 4
VI 97
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3. L'inquadramento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 è disposto dalla Giunta regionale sulla base della corrispondente qualifica rivestita nell'ordinamento vigente presso l'ERSA; a ciascun dipendente con il provvedimento di Giunta viene attribuito il profilo professionale dell'ordinamento regionale corrispondente a quello ricoperto presso l'ordinamento dell'Ente di provenienza.
4. In relazione alla qualifica, al profilo professionale posseduto ed all'attività da ciascuno svolta e sulla base di criteri applicativi stabiliti previo confronto con le Organizzazioni sindacali, la Giunta regionale provvede alla collocazione del personale proveniente dall'ERSA nell'ambito delle attività regionali, ivi comprese quelle svolte dalla gestione speciale di cui all'art. 7, od alla sua utilizzazione presso altri Enti attraverso i vigenti istituti di mobilità.
5. Il personale proveniente dall'ERSA inquadrato nel ruolo regionale ad esaurimento, che abbia a suo tempo optato per il mantenimento della posizione previdenziale presso l'INPS, conserva tale posizione.
Art. 11
Personale ERSA comandato presso i Consorzi di bonifica o Enti locali
1. Il personale di ruolo alle dipendenze dell'ERSA alla data di soppressione dell'Ente, che alla stessa data risulti comandato a prestare servizio presso il Consorzio di bonifica II Circondario "Polesine San Giorgio" o presso il Consorzio di bonifica I Circondario "Polesine di Ferrara" , o presso Enti locali, è inquadrato nel ruolo regionale ad esaurimento, permanendo la posizione di comando fino al definitivo trasferimento alle dipendenze del Consorzio di bonifica o dell'Ente locale presso il quale opera.
2. Detto personale conserva anche dopo il trasferimento la posizione previdenziale prescelta.

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