Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 31/03/2003 | ||
2. | 23/12/2002 | ||
3. | 05/04/1993 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 31/03/2003
LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
Titolo II
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI GIÀ DELL'ERSA
Art. 2
Funzioni di organismo fondiario
1. Le funzioni di organismo fondiario già attribuite all'ERSA dal punto n. 1 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19 sono assunte alla Regione Emilia-Romagna che le esercita attraverso le strutture organizzative competenti per materia ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e provvede alla gestione del terreni acquisiti per interventi di riordino fondiario tramite il Servizio istituito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.
Art. 3
Funzione di assistenza e promozione alla cooperazione
1. Le funzioni di promozione e di assistenza finanziaria alla cooperazione ed alle altre forme associative tra produttori, ivi compresa la concessione di garanzie fideiussorie, già attribuite all'ERSA dai punti n. 2 e n. 3 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19, modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1981, n. 48, sono soppresse, salvo quanto disposto dal comma 4.
2. La Regione Emilia-Romagna subentra nei rapporti in atto alla data di soppressione dell'ERSA e derivanti dalla concessione di fideiussioni o dalle altre forme di assistenza finanziaria disposte dal predetto Ente.
3. Sono soppresse le funzioni relative alla realizzazione ed eventuale gestione diretta nella fase di avviamento di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli di cui al punto n. 4 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. n. 19 del 1977.
4. La Regione svolge direttamente i compiti già attribuiti all'ERSA per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani in agricoltura ai sensi della L.R. 27 luglio 1982, n. 33 e per la capitalizzazione delle cooperative agricole.
5. La Regione provvede ai compiti ed agli adempimenti di cui ai commi 2 e 4, ad essa trasferiti, attraverso le strutture organizzative competenti in materia ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 4
Funzioni consultive di carattere tecnico-economico e predisposizione di studi e progetti operativi
1. Le funzioni consultive di carattere tecnico-economico, i compiti di predisposizione di studi, progetti operativi, già affidati all'ERSA dai punti nn. 6 e 7 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19, sono svolti direttamente dalla Regione attraverso i Servizi competenti in materia ai sensi della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, ed in particolare attraverso il Servizio istituito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9.
Art. 5
Funzioni di sperimentazione tecnico-produttiva
1. Le funzioni di sperimentazione tecnico-produttiva già attribuite all'ERSA dal punto n. 8 del secondo comma dell'art. 2 della L.R. 13 maggio 1977, n. 19, modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1981, n. 48, sono soppresse.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, regola i rapporti tra le Regione ed il Consorzio emiliano-romagnolo aziende sperimentali (CERAS) di cui alla L.R. 16 maggio 1988, n. 19.
3. La Giunta regionale determina nei modi di legge la destinazione delle aziende sperimentali gestite dall'ERSA all'atto del suo scioglimento.
4. Fino al momento del passaggio alla nuova destinazione, le predette aziende sono gestite secondo quanto previsto dall'art. 7 per la gestione speciale.
Art. 6
Funzioni del Servizio meteorologico
1. La Regione svolge direttamente i compiti già attribuiti all'ERSA per il Servizio meteorologico per l'agricoltura e gli altri settori produttivi di cui alla L.R. 25 novembre 1985, n. 24.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione si avvale del Servizio istituito alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, in attesa dell'istituzione di apposita struttura dotata di specifica autonomia organizzativa e gestionale.
Art. 7
Gestione speciale
1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché dei terreni e delle opere di cui alla Legge 9 luglio 1957, n. 600 , già svolti dall'ERSA ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 , sono espletati dalla Regione attraverso un'apposita gestione speciale, con bilancio separato che si avvale del Servizio istituito alla lettera c) del comma 1 dell'art. 9.
2. I provvedimenti relativi ai compiti ad esaurimento di cui al presente articolo sono assunti da un Commissario per la gestione speciale, nominato dalla Giunta regionale tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali. La nomina ha effetto dalla data di scioglimento dell'ERSA. Con la delibera di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, la disciplina dell'incarico nonché le modalità di svolgimento e la durata del medesimo che non potrà superare i cinque anni, salvo rinnovo.
3. La Giunta approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione speciale e provvede al successivo loro invio al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 386 del 1976 ; con la delibera di cui al comma 2 la Giunta regionale determina inoltre le categorie degli atti del Commissario sottoposti al controllo della Giunta stessa e le altre forme di controllo, vigilanza e indirizzo sulla gestione.
Art. 8
Altre attività
1. Nelle attività relative alle funzioni di bonifica svolte dall'ERSA all'atto della soppressione subentrano i Consorzi di bonifica competenti per territorio. Le attività in corso all'atto della soppressione relative alle difese a mare e quelle attinenti la viabilità sono svolte dalla Regione che vi provvede tramite i competenti Servizi regionali.
2. La Giunta regionale determina la struttura organizzativa regionale o le altre modalità attraverso le quali garantire la gestione, a fini di formazione professionale, del Centro residenziale di Settefonti compreso tra i beni di proprietà dell'ERSA.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la vendita dell'immobile di cui al comma 2 od a destinarlo ad altre finalità istituzionali.