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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato31/03/2003
2. Testo Coordinato23/12/2002
3. Testo Originale05/04/1993

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/03/2003

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 aprile 1993, n. 18

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'EMILIA ROMAGNA ERSA MODIFICAZIONE ALLA L.R. 18 AGOSTO 1984, N. 44, RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002 n. 38

L.R. 31 marzo 2003 n 6

Titolo IV
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Art. 12
Nomina del Commissario liquidatore
1. La gestione di liquidazione dell'ERSA secondo quanto disposto dalla presente legge è assunta da un Commissario liquidatore nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra esperti in materia giuridica e contabile, preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali. La nomina ha effetto dalla soppressione dell'Ente. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle operazioni di liquidazione nonché il termine in ogni caso non superiore a sei mesi entro il quale esse devono concludersi.
2. Il Commissario liquidatore sottopone alla approvazione della Giunta regionale un programma contenente il piano di ripartizione delle funzioni e degli affari in corso, in cui subentrano la Regione o gli altri Enti secondo le disposizioni della presente legge nonché l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e gli inventari dei beni di cui agli articoli 13, 14 e 15.
3. Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato per il disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale sono sottoposti al controllo che la Giunta regionale esercita secondo la disciplina già vigente per l'Ente soppresso.
4. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate della Giunta regionale.
5. Per gli adempimenti di competenza il Commissario liquidatore si avvale del personale dell'Ente soppresso.
6. Il decreto del Presidente della Giunta che provvede alla nomina del Commissario liquidatore è adottato entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dà atto che, con precedente deliberazione, la Giunta regionale ha provveduto a nominare, con effetto dalla data di soppressione dell'ERSA, il Commissario per la gestione speciale di cui all'art. 7.
Art. 13
Trasferimento dei beni
1. I beni mobili ed immobili di cui l'ERSA è titolare all'atto della soppressione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 14, sono trasferiti alla Regione Emilia-Romagna; di essi il Commissario liquidatore dispone la redazione di apposito inventario.
Art. 14

(sostituito comma 4 da art. 42 L.R. 23 dicembre 2002 n. 38;

aggiunto comma 3 bis da art. 1 L.R. 31 marzo 2003 n. 6;

Inventario dei beni trasferiti a soggetti diversi dalla Regione
1. Il Commissario liquidatore provvede alla redazione di un inventario dei beni provenienti dall'ERSA proponendo per ciascuno di essi l'Ente a cui trasferire il bene stesso.
2. La Giunta regionale stabilisce quali dei beni di cui al comma 1 destinare ad Enti diversi della Regione, adottando i provvedimenti necessari per dare corso al trasferimento.
3. Per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSA all'atto della soppressione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti. Fino al trasferimento, alla gestione delle predette strade ed opere di viabilità provvede la Regione attraverso i competenti Servizi.
3 bis. È autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con oneri a carico del bilancio regionale, della proprietà delle strade ed opere di viabilità non classificate ad uso pubblico, a favore dei proprietari dei terreni latistanti. La Giunta regionale può affidare l'espletamento di tali attività alle Province ed ai Comuni competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti.
4. Al fine di assicurare la manutenzione delle strade edelle opere di viabilità di cui al comma 3, nonché le spese di trasferimento di proprietà delle stesse, la Regione è autorizzata a concedere, sulla base di apposita convenzione,contributi agli Enti locali cui le stesse siano state trasferite.
Art. 15
Inventario dei beni e dei rapporti contenziosi relativi alla riforma fondiaria
1. Il Commissario liquidatore, nel redigere l'inventario di cui all'art. 13, provvede ad inventariare con apposito e distinto elenco i terreni e le opere della riforma fondiaria e quelli di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600 Sito esterno.
2. Per i terreni e le opere di cui al comma 1 l'iscrizione catastale e nei registri immobiliari è effettuata a favore della Regione Emilia-Romagna, con l'ulteriore dicitura "Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria e legge 9 luglio 1957, n. 600 Sito esterno" .
3. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a redigere un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria all'atto della soppressione dell'ERSA, riguardanti i terreni e le opere della riforma fondiaria e della legge n. 600 del 1957 Sito esterno nonché i rapporti giuridici ad essi relativi; in detti procedimenti succede la gestione speciale di cui all'art. 7 nella persona del Commissario pro tempore ad essa preposto.

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