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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 22

CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO EUROPEO DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE RURALE " CARREFOUR "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 29 aprile 1993

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna promuove con la presente legge l'attività di informazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale.
2. La Giunta regionale approva annualmente il programma di attività da realizzare sulla base degli orientamenti comunitari per il coordinamento della rete dei Carrefours promossi dalla CEE, nonchè sulla base delle esigenze di informazione comunitaria da parte dell'utenza, in particolare degli operatori delle piccole e medie industrie, delle imprese agricole e artigiane localizzate nel territorio della regione.
3. La realizzazione del programma di attività è affidata al Consorzio fra i Comuni di Ravenna - Faenza - Lugo costituito per la gestione del Centro di formazione professionale in agricoltura.
Art. 2
1. Alla realizzazione e al finanziamento delle attività di cui alla presente legge possono concorrere organismi di diritto pubblico e privato, organizzazioni professionali e associazioni di produzione, singoli produttori e professionisti interessati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 3
1. Per la realizzazione del programma di attività, di cui all'art. 1, la Regione concede al " Consorzio fra i Comuni di Ravenna - Faenza - Lugo per la gestione del Centro di formazione professionale in agricoltura " un contributo annuo.
2. Le modalità di erogazione del contributo sono fissate come atto della Giunta regionale.
3. Il Consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle spese effettuate per la realizzazione delle attività.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ed ammontante a Lire 60.000.000 la regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 approvato dal Consiglio regionale in data 12 marzo 1993, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato al progetto di legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al Bilancio per l'esercizio 1993.
2. La Giunta regionale ove necessario è autorizzata ad apportare con il proprio atto le seguenti variazioni al Bilancio di competenza e cassa per l'esercizio 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1993 ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, quarto comma della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 aprile 1993

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