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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 22

CONTRIBUTO ANNUALE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO EUROPEO DI INFORMAZIONE E ANIMAZIONE RURALE "CARREFOUR"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 novembre 1996 n. 41

Art. 1

(sostituito comma 3 da art. 1 L.R. 12 novembre 1996 n. 41)

1. La Regione Emilia-Romagna promuove con la presente legge l'attività di informazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale.
2. La Giunta regionale approva annualmente il programma di attività da realizzare sulla base degli orientamenti comunitari per il coordinamento della rete dei Carrefours promossi dalla CEE, nonché sulla base delle esigenze di informazione comunitaria da parte dell'utenza, in particolare degli operatori delle piccole e medie industrie, delle imprese agricole e artigiane localizzate nel territorio della regione.
3. La realizzazione del programma di attività è affidata al "Consorzio Comuni di Ravenna-Faenza-Lugo per la gestione del Centro di formazione professionale in agricoltura" e al "Centro Ricerche produzioni animali SpA di Reggio Emilia".
Art. 2
1. Alla realizzazione e al finanziamento delle attività di cui alla presente legge possono concorrere organismi di diritto pubblico e privato, organizzazioni professionali e associazioni di produzione, singoli produttori e professionisti interessati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 3

(sostituiti commi 1 e 3 da art. 2 L.R. 12 novembre 1996 n. 41)

1. Per la realizzazione del programma di attività di cui all'art. 1, la Regione concede, alle medesime condizioni, un contributo annuo al "Consorzio fra Comuni di Ravenna-Faenza-Lugo per la gestione del Centro di formazione professionale in agricoltura" e al "Centro Ricerche produzioni animali SpA di Reggio Emilia".
2. Le modalità di erogazione del contributo sono fissate come atto della Giunta regionale.
3. Gli organismi di cui al comma 1 presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle spese effettuate per la realizzazione delle attività.
Art. 4

(aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 12 novembre 1996 n. 41)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ed ammontante a Lire 60.000.000 la regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 approvato dal Consiglio regionale in data 12 marzo 1993, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato al progetto di legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al Bilancio per l'esercizio 1993.
2. La Giunta regionale ove necessario è autorizzata ad apportare con il proprio atto le seguenti variazioni al Bilancio di competenza e cassa per l'esercizio 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge e della legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1993 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

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