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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 23

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"

(Legge di pura modifica all'art. 2 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 43 del 17 maggio 1993

Art. 2
Integrazioni
1.
Dopo il comma 4 dell'art. 2 della LR 18 luglio 1991, n. 17, sono inseriti i seguenti commi:
"4 bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei proventi dovuti, commisurati alle tariffe e qualità del materiale escavato, in conformità alle tariffe stabilite a norma dell'articolo 12, comma 2.
4 ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e ambientale. E' fatto salvo quanto dovuto allo Stato a titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di intervento. ".

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